I tre del mobbing vincono la battaglia

I tre del mobbing vincono la battaglia: sentenza favorevole per i tre ricorrenti Pantanelli, Biso e Falsini. Biso, Falsini e Pantanelli erano mobbizzati e vanno reintegrati. Il Collegio arbitrale della Lega nazionale professionisti si e pronunciato cosi sulla causa intentata dai tre giocatori nei confronti del Calcio Catania.

L’organo giudicante, dopo quasi nove ore di dibattimento, ha ritenuto che ”dagli accertamenti istruttori svolti appare indubbio che attualmente i ricorrenti siano esclusi senza giustificato motivo dallo svolgimento degli allenamenti della prima squadra”.

L’avvocato Mattia Grassani, legale dei tre calciatori, aggiunge: ”Siamo in presenza di una decisione, peraltro, definitiva e non impugnabile, che ha ritenuto l’illegittima esclusione dei tre calciatori da me rappresentati dall’attivita e dalla preparazione pre-campionato, ordinando al Calcio Catania S.p.a. l’immediata reintegrazione degli stessi nella rosa della prima squadra. Inoltre il lodo arbitrale ha respinto tutte le domande di risoluzione contrattuale proposte per grave inadempimento dalla societa nei confronti dei signori Biso e Pantanelli perche infondate e indimostrate. Verra, ora, quantificato, nella prossima riunione, l’entita del risarcimento del danno dovuto ai calciatori in conseguenza del mobbing subito”.

”Sarebbe opportuno – aggiunge Grassani – che, alla luce di tali pronunce, chi ha parlato a sproposito, negando l’evidenza, ne prenda atto, e, conseguentemente, taccia per sempre e comunque chieda scusa ai tre atleti, anche se credo che quest’ultima eventualita sia difficilmente realizzabile. In ogni caso, Catania ed il Catania riacquistano tre grandi professionisti, che tanto possono ancora dare al calcio e come tali devono essere tutelati e valorizzati. Il caso che ho seguito, per durata dell’esclusione, modalita, intensita e numero di atleti coinvolti, oltre alla categoria di militanza, rappresenta, a mio avviso, uno dei piu gravi episodi di mobbing sportivo dall’entrata in vigore della legge 91/81, anche rispetto ai precedenti di Dellas del Perugia e di Statuto, Sterchele e Gomez della Roma”.